Art. 76. Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico diconnettività¶
1. Gli scambi di documenti informatici ((…)) nell’ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge. (1)
AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma 1) che nel presente decreto legislativo l’espressione «Capo VIII» è sostituita dalla seguente: «Capo IX» e conseguentemente la numerazione degli articoli da 72 a 76 è sostituita dalla numerazione progressiva da 88 a 92.