Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici¶
1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) ((gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)).