Art. 6-quater. Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche ((, dei professionisti)) e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi ((, elenchi o registri)) professionali o nel registro delle imprese¶
1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche ((, dei professionisti)) e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione ((nell’indice di cui all’articolo 6-bis)), nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione ((del presente Indice)) sono affidate all’AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell’elenco di cui all’articolo 6-bis. ((È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all’articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6-bis.
3. Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali ((delle persone fisiche)) contenuti nell’elenco di cui al presente articolo nell’ANPR.