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Documenti pubblici, digitali.

Art. 53. Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati ((…)), nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

1-ter. Con le ((Linee guida)) sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.