Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata¶
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS ((…)) nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all’estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco ((…)).
3. Il certificato di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto dal titolare ((di firma elettronica)) o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato è richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare ((di firma elettronica)), quali l’appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
b) i limiti d’uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell’articolo 30, comma 3.
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.
c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.
3-bis. ((Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato.)) Le informazioni di cui al comma 3 possono ((anche)) essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. ((Con le Linee guida)) sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.
4. Il titolare ((di firma elettronica)), ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.
4-bis. Il certificatore ha l’obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.
AGGIORNAMENO (28) Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 62, comma 4) che «I certificati qualificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE, sono considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del regolamento eIDAS e dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall’articolo 24 del presente decreto, fino alla loro scadenza».