Capo II ((DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI))¶
- Sezione I Documento informatico
- Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici
- Art. 21. Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
- Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici
- Art. 23. Copie analogiche di documenti informatici
- Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici
- Art. 23-ter. Documenti amministrativi informatici
- Art. 23-quater. (Riproduzioni informatiche
- Sezione II ((Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari))
- Art. 24.. Firma digitale
- Art. 25.. Firma autenticata
- Art. 26. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
- Art. 27. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
- Art. 28. Certificati di firma elettronica qualificata
- Art. 29.. Qualificazione dei fornitori di servizi
- Art. 30. Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell’identità digitale e dei conservatori
- Art. 31. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
- Art. 32. Obblighi del titolare ((di firma elettronica qualificata)) e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata
- Art. 32-bis. Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell’identità digitale e per i conservatori
- Art. 33.. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217
- Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
- Art. 35.. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata
- Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati
- Art. 37.. Cessazione dell’attività
- Sezione III ((Trasferimenti di fondi, libri e scritture))