Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici¶
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle ((Linee guida)).
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti ((Linee guida)), hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.