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Documenti pubblici, digitali.

Art. 29.. Qualificazione dei fornitori di servizi

1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attività di gestore di posta elettronica certificata ((…)) presentano all’AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)).

2. ((Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all’articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonché di garanzie assicurative adeguate rispetto all’attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l’AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attività che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere.)) Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all’AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonché i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. (29)

4. La domanda di qualificazione ((…)) si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell’accoglimento della domanda, il AgID dispone l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto dal AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione.

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell’ambito delle risorse del AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

AGGIORNAMENTO (28) Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 62, comma 5) che «Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento eIDAS, è considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall’articolo 25 del presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell’AgID».

AGGIORNAMENTO (29) Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l’art. 65, comma 8) che «Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all’adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni dell’articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all’entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dell’articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all’entrata in vigore del presente decreto».