Art. 23-quater. (Riproduzioni informatiche¶
1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole:
«riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».
1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole:
«riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».