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Art. 37.. Cessazione dell’attività

1. ((Il prestatore di servizi fiduciari qualificato)) che intende cessare l’attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al ((AgID)) e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro ((prestatore)) o l’annullamento della stessa. L’indicazione di un ((prestatore di servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il ((AgID)) rende nota la data di cessazione dell’attività del ((prestatore di cui al comma 1)) tramite l’elenco di cui all’articolo 29, comma 6.

4-bis. Qualora il ((prestatore di cui al comma 1)) cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, ((un prestatore di servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso ((AgID)) che ne garantisce la conservazione e la disponibilità.

4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.